STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TINA MERLIN"
ART. 1 - E' costituita l'Associazione culturale Tina Merlin con sede in Belluno, via Brigata Marche, 3/B.
ART. 2 - L'Associazione ha i seguenti scopi:
a) valorizzare e far conoscere l'opera e l'attività di Tina Merlin, sia
raccogliendo e pubblicando i suoi scritti, editi o inediti, sia promuovendo
iniziative di studio, convegni, ricerche, tesi di laurea e quant’altro
venga ritenuto utile;
b) stimolare, promuovendone la valorizzazione e anche l'eventuale
pubblicazione, attività in sintonia con gli ideali di giustizia sociale,
ricerca della verità, solidarietà umana, curiosità intellettuale e
tolleranza culturale: i valori che animarono la vita e l'opera di Tina Merlin;
ciò potrà essere perseguitoattraverso diversi strumenti e forme espressive:
dalla ricerca storica alla creazione artistica, all'inchiesta giornalistica;
c) promuovere, come argomenti privilegiati di ricerca, iniziative e studi
sulla storia e la cultura delle donne, sulla storia delle classi subalterne
e in particolare della montagna, sulla letteratura spontanea, sul giornalismo.
d) sono connaturate alle finalità ed agli intenti dell'Associazione attività
di promozione umana e sviluppo sociale, organizzate anche in collaborazione
con altre Associazioni, su progetti, obiettivi a vantaggio di Comunità
colpite da eventi calamitosi.
ART. 3 - I proventi dell'Associazione sono:
a) le quote annue dei soci;
b) le eventuali donazioni;
c) i proventi di gestione di iniziative stabili e occasionali.
ART. 4 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale, il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario, il Comitato dei Garanti, il Comitato esecutivo,
il Collegio dei revisori dei conti.
ART. 5 - I soci si distinguono in ordinari e onorari. Sono soci onorari quegli enti,
persone fisiche e associazioni che si renderanno benemeriti collaborando
efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione dei soci onorari
è stabilita con delibera del Comitato esecutivo. Sono soci ordinari quelle persone
o enti che verseranno annualmente la quota minima di euro 15,00 o quella che
verrà in prosieguo fissata dall'Assemblea generale dell'Associazione. Può essere
socio ordinario chiunque abbia raggiunto i 18 (diciotto) anni di età. Chiunque vorrà
far parte dell'Associazione dovrà fare domanda al Comitato esecutivo che
delibererà in merito.
ART. 6 - L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e onorari
dell'Associazione. I suoi compiti sono:
a) eleggere il Comitato esecutivo a scrutinio segreto;
b) eleggere il Collegio dei revisori dei conti a scrutinio segreto;
c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, le linee programmatiche
e generali dell'Associazione, i regolamenti e le modifiche dello Statuto.
L'Assemblea generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno
dal Presidente e in via straordinaria ogni volta che lo richieda il 20%
(venti per cento) dei soci o il Comitato dei Garanti. L'Assemblea
è valida in prima convocazione se è presente la metà dei soci più uno,
in seconda qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
ART. 7 - Il Comitato dei Garanti è composto da 9 (nove) membri. Ne fanno
parte di diritto un rappresentante della famiglia di Tina Merlin,
i Sindaci di Belluno, Trichiana e Longarone, il Presidente dell'Istituto
storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea o loro
rappresentante, il Presidente dell'Associazione stessa
e tre membri eletti dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto.
Il suddetto Comitato è garante degli scopi sociali e delle caratteristiche
culturali dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è convocato
dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno e,
in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o
lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
ART. 8 - Il Comitato esecutivo è composto da un numero di 7 (sette)
membri eletti dall'Assemblea. Il Comitato esecutivo dura in carica 3 (tre) anni
ed i suoi membri sono rieleggibili. E' convocato dal Presidente
oppure su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri o su richiesta
del Comitato dei garanti. Esso si riunisce almeno una volta all'anno.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno 4 (quattro) dei suoi membri.
Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto
del Presidente vale doppio. Il Comitato esecutivo:
a) delibera sui provvedimenti da adottare e sulle direttive da prendere
in materia di attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione;
b) può avvalersi, qualora lo ritenga necessario, anche di ricercatori e
studiosi esterni;
c) nomina il Presidente ed il Vicepresidente; inoltre nomina i soci onorari;
d) delibera sulle richieste di ammissione all'Associazione;
e) può nominare delle Commissioni dì lavoro, scegliendo fra i membri
dell'Associazione. Esse possono avere mandato propositivo o esecutivo.
In ogni caso il Presidente di Commissione, designato dal
Comitato esecutivo, deve riferire al Comitato stesso sul lavoro eseguito.
f) le riunioni del Comitato Esecutivo sono aperte a tutti i soci: essi possono
partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo con diritto di parola.
ART. 9 - Il Presidente è eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti e dura in carica fino alla scadenza del Comitato stesso. Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'Associazione ed esegue le delibere dei Comitato esecutivo. Il Presidente nomina il Segretario che non è necessariamente membro del Comitato esecutivo.
ART. 10 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 11 - Il Segretario collabora con il Presidente per la stesura delle delibere e
dà corso alle stesse in stretto contatto con il Presidente. In caso di comprovata urgenza, d'intesa con il Presidente, può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo salvo ratifica di quest’ultimo nella prima successiva riunione che
deve convocare entro 30 (trenta) giorni.
ART. 12 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre persone,
non necessariamente membri dell'Associazione.
Sono eletti dall'assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
ART. 13 - In caso di estinzione dell'Associazione, i beni saranno devoluti a
istituzioni aventi finalità di studio e ricerca simili a quelle dell'Associazione stessa.
ART. 14 - L'Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro.